Strategie di redazione del contratto di agenzia internazionale con particolare riferimento alla legge applicabile
Il professionista a cui si rivolga un’azienda preponente per la redazione di un contratto di agenzia transnazionale deve prestare particolare attenzione alla scelta della legge regolatrice del contratto perché una errata individuazione potrebbe vanificare lo spirito dell’intero negozio giuridico.
Come noto, la Convenzione di Roma del 19/06/1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, oggi sostituita dal Regolamento CE n.593/2008, cd. Regolamento Roma I, lascia alle parti del contratto la libertà di scegliere la legge applicabile allo stesso.
E’ altrettanto noto che proprio in conseguenza ed in esecuzione di tale principio si è venuta a consolidare nella prassi dei contratti internazionali la pratica del forum shopping, mediante cui le parti del contratto scelgono di comune accordo la legge regolatrice del negozio, oppure applicano la legge più favorevole alla parte contrattuale più forte e quindi in grado di imporre la propria scelta, optando non raramente per la legge di un ordinamento giuridico terzo.
Non di rado, quindi, nell’ambito del contratto di agenzia internazionale, la società preponente tenderà a scegliere una legge regolatrice che tuteli maggiormente i diritti e gli interessi del preponente.
Tuttavia, se i confini della transnazionalità del contratto in esame sono quelli dell’Unione Europea, occorre tenere conto di alcuni fondamentali aspetti.
La maggior parte dei sistemi giuridici dei paesi dell’UE prevede una disciplina per il contratto di agenzia che tutela l’agente come “parte sostanzialmente debole” del rapporto contrattuale. Tali norme poste a tutela dell’agente sono considerate inderogabili e quindi non eludibili mediante la scelta di una legge “più favorevole” da parte della società preponente.
Passiamo al caso concreto.
La società Preponente -che opera nel settore della vendita di servizi, ha sede legale ed amministrativa nella Repubblica di Malta ed è quindi sottoposta alla legge maltese-, intende avvalersi, per la promozione in via esclusiva dei propri servizi, di un Agente costituito in forma societaria con sede a Roma e quindi di diritto italiano.
La società Preponente si rivolge al proprio legale per chiedere assistenza per la redazione del contratto, suggerendo “strategicamente” di scegliere come legge regolatrice del contratto di agenzia la legge inglese, terza e quindi apparentemente neutra rispetto agli ordinamenti giuridici dei contraenti, in realtà “cugina di quella maltese” e non sbilanciata a favore dell’Agente, diversamente dalle leggi dei paesi di civil law.
Come noto, infatti, in Inghilterra, prima della Direttiva CEE n.86/653 non vigeva alcuna normativa in materia di agenzia e solo con il recepimento della Direttiva CEE sopra menzionata il paese ha dovuto abbandonare l’approccio tipicamente anglo-sassone per abbracciare quello tradizionale dei paesi di civil law.
Nonostante l’omogeneizzazione delle normative in materia di agenzia dei paesi dell’UE che la Direttiva CEE n.86/653 ha inteso garantire, confermando una maggiore tutela a favore dell’agente, nei paesi nei quali non vi era alcuna tradizione normativa in materia, tali garanzie e tali tutele non risultano così accentuate.
Nel caso di specie, il Legale della società Preponente, ben sapendo che l’Agente (società di diritto italiano) avrebbe sicuramente potuto godere di maggiori tutele se fosse stata scelta come legge applicabile al contratto quella italiana, soprattutto con precipuo riferimento al diritto dell’agente al pagamento dell’indennità di fine rapporto, avrebbe potuto avallare il suggerimento della propria cliente società Preponente, scegliendo come legge regolatrice del contratto quella inglese.
L’Inghilterra, infatti, nonostante il recepimento della direttiva comunitaria sul punto dell’indennità di fine rapporto ha mantenuto un approccio di common law, non prevendendo il diritto dell’agente all’indennità ma lasciando alle parti del contratto la libertà di pattuire una indennità o piuttosto un risarcimento del danno, fermo restando che in mancanza di previsione, l’agente avrà solo diritto al risarcimento dei danni concretamente subiti (con onere probatorio a suo carico) e non ad una indennità di risoluzione.
Tuttavia, la scelta della legge inglese, suggerita dal Preponente, non consentirebbe di eludere l’applicazione delle norme imperative ed inderogabili previste dall’ordinamento giuridico italiano a tutela dell’Agente.
Come affermato anche dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee (con sentenza 9/11/2000, causa c-381/98 Ingmar GB Ltd vs Eaton Leonard Technologies Inc.), seppure il Regolamento Roma I ammetta la libertà delle parti di scegliere la legge regolatrice del contratto, in virtù di tale libertà le parti non potranno mai derogare alle norme imperative previste dall’ordinamento giuridico di appartenenza dell’Agente. La Corte di Giustizia, in particolare, ha ribadito l’inderogabilità e la natura imperativa dell’art.17 Dir. CEE n.86/653 che sancisce il diritto dell’Agente all’indennità di fine rapporto.
In conclusione, a nulla varrebbe il tentativo di eludere l’applicazione della normativa italiana maggiormente sbilanciata a favore dell’Agente in materia di indennità di fine rapporto, mediante la scelta della legge inglese come regolatrice di un contratto di agenzia internazionale, in quanto, appartenendo l’Agente all’ordinamento giuridico italiano, troverebbero comunque applicazione le norme imperative – e quindi non derogabili dalle parti- previste da quest’ultimo ordinamento.